Art. 82 LEF
Condizioni
1 Se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
2 Il giudice lo pronuncia, sempreché il debitore non giustifichi immediatamente delle eccezioni che infirmano il riconoscimento di debito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rigetto provvisorio dell'opposizione in una procedura fondata sull'assunzione di un contratto di cui viene contestata l'autenticità delle firme304 citazioni
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2Rigetto dell'opposizione in materia di contratto quadro di credito281 citazioni
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3Rigetto provvisorio dell'opposizione, riconoscimento di debito; spese della comproprietà235 citazioni
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4Rigetto provvisorio dell'opposizione e contratto di compravendita165 citazioni
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5Rigetto provvisorio dell'opposizione in materia di credito in conto corrente (art. 82 cpv. 1 LEF)164 citazioni
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6Potere d'esame dell'autorità di reclamo nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione135 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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rigetto provvisorio dell'opposizione98 citazioni
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Riapertura del diritto47 citazioni
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44 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.