Fatti

Il resistente [Y.] ha promosso un'esecuzione contro [X.] con un precetto esecutivo del 15 aprile 2010 per un credito di CHF 155'000.-- oltre interessi. Come motivo del credito ha indicato un contratto di prestito del 1° febbraio 2001 e una cessione. [X.] (ricorrente) ha fatto opposizione.

[Y.] ha chiesto al presidente del tribunale di Baden l'esecuzione provvisoria per l'importo. Il presidente del tribunale ha respinto la richiesta, in quanto il pagamento del prestito non è stato provato documentalmente. [Y.] ha presentato reclamo al Tribunale cantonale di Argovia, che ha accolto il reclamo e concesso l'esecuzione provvisoria.

[X.] ha quindi presentato un ricorso in materia civile al Tribunale federale contro la decisione del Tribunale cantonale.

Legge

Il Tribunale federale ha statuito che il creditore deve provare il pagamento del prestito, se questo viene contestato. Tuttavia, l'istanza precedente ha concluso, sulla base di una dichiarazione firmata dalla ricorrente del 27 febbraio 2004, che il prestito è stato effettivamente erogato. La…