Fatti

Tra A. (attore, ricorrente) e la società B. AG è pendente presso il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo un procedimento relativo a un'assicurazione collettiva per indennità giornaliera in caso di malattia. Nell'ambito di tale procedimento, l'attore ha presentato una domanda di concessione del patrocinio a spese dello Stato e di nomina di un difensore d'ufficio. Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha respinto la domanda di difensore d'ufficio, in quanto ha ritenuto l'attore non indigente in base al suo patrimonio derivante dal prelievo di capitale della previdenza professionale.

Legge

Il Tribunale federale conferma la decisione del Tribunale delle assicurazioni sociali. Esso afferma che il prelievo di capitale della previdenza professionale dopo il verificarsi del caso assicurato deve essere imputato al patrimonio del richiedente ai fini dell'accertamento dell'indigenza ai sensi dell'art. 117 lett. a CPC. Non è necessario convertire il prelievo di capitale in una rendita ipotetica e considerarlo come reddito.

Il Tribunale federale motiva questo principio affermando che l'assicurato ha fondamentalmente la possibilità di optare per un rimborso in capitale e che questa decisione comporta vari vantaggi e svantaggi. Una parificazione schematica tra rendita e capitale non è prevista per legge. Nemmeno la limitata pignorabilità dei fondi previdenziali modifica il fatto che questi possono essere considerati patrimonio ai fini del calcolo…