Fatti
La A. AG (imprenditrice, attrice, resistente al ricorso) ha citato in giudizio la B. (committente, convenuta, ricorrente) per il pagamento di un compenso supplementare per l'opera. Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha accolto parzialmente la domanda, a seguito di che l'attrice ha interposto appello. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto l'appello, senza invitare la convenuta a presentare una risposta all'appello. Il Tribunale federale ha annullato la sentenza del Tribunale superiore e rinviato la causa per un nuovo esame.
Dopo la riapertura del procedimento, la convenuta ha presentato una risposta all'appello e ha proposto un appello incidentale. L'attrice ha successivamente ritirato il suo appello, a seguito di che il Tribunale superiore ha cancellato il procedimento e ha posto a carico dell'attrice l'obbligo di pagare alla convenuta un'indennità di parte per il procedimento d'appello. Tuttavia, il tribunale non ha accordato alla convenuta alcuna indennità supplementare per il suo appello incidentale.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che, in linea di principio, l'appellante principale deve rimborsare all'appellante incidentale le spese per l'appello incidentale, se questo decade a seguito del ritiro dell'appello. Ciò risulta dai principi di ripartizione delle spese in base all'esito del procedimento ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC.
Tuttavia, il tribunale può, in applicazione dell'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, derogare a questo principio se le circostanze del…