Art. 104 CPC

Decisione sulle spese giudiziarie

1 Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
2 In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.
3 In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
4 In caso di giudizio di rinvio l’autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ripartizione delle spese in caso di assunzione di prove a titolo cautelare in una procedura autonoma (art. 106, 107 cpv. 1 lett. f e art. 158 CPC)
    · 06/01/2014 · 23 citazioni Riassunto
  2. 2
    Gratuità della procedura di gratuito patrocinio
    · 27/09/2011 · 16 citazioni Riassunto
  3. 3
    Appello incidentale, ripartizione delle spese
    · 26/02/2019 · 13 citazioni Riassunto
  4. 4
    Spese per la rappresentanza professionale in giudizio
    · 13/02/2018 · 9 citazioni Riassunto
  5. 5
    Ripartizione delle spese nel processo di chiamata in causa
    · 16/01/2017 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.