Art. 104 CPC
Decisione sulle spese giudiziarie
1 Il giudice statuisce sulle spese giudiziarie di regola nella decisione finale.
2 In caso di decisione incidentale (art. 237) possono essere ripartite le spese giudiziarie insorte fino a tal momento.
3 In caso di provvedimenti cautelari la decisione sulle relative spese giudiziarie può essere rinviata al giudizio sul merito.
4 In caso di giudizio di rinvio l’autorità giudiziaria superiore può decidere di lasciare alla giurisdizione inferiore la ripartizione delle spese giudiziarie della procedura di ricorso.
Le sentenze di principio 5
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ripartizione delle spese in caso di assunzione di prove a titolo cautelare in una procedura autonoma (art. 106, 107 cpv. 1 lett. f e art. 158 CPC)23 citazioni
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2Gratuità della procedura di gratuito patrocinio16 citazioni
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3Appello incidentale, ripartizione delle spese13 citazioni
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4Spese per la rappresentanza professionale in giudizio9 citazioni
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5Ripartizione delle spese nel processo di chiamata in causa1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Gratuito patrocinio (divorzio)44 citazioni
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Auftrag, Werkvertrag, Kostenregelung38 citazioni
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Richiesta34 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.