Fatti
[A.] (1973) e [B.] (1974) si sono sposati nel 2000 e hanno due figli, [C.] (nato nel 2005) e [D.] (nato nel 2008). Dal febbraio 2009, le parti vivono separate, con la madre che si è trasferita con i figli nel Cantone del Vallese. Il procedimento di divorzio è stato avviato a partire dal febbraio 2011. Il Tribunale distrettuale di Zurigo ha pronunciato il divorzio nel dicembre 2012 e ha attribuito la responsabilità genitoriale alla madre. Il padre ha presentato appello chiedendo l'attribuzione esclusiva della responsabilità genitoriale. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto l'appello nel settembre 2013, a seguito di che il padre ha presentato ricorso al Tribunale federale. Quest'ultimo ha annullato la sentenza del Tribunale superiore e ha rinviato il caso alla prima istanza per l'audizione dei figli e una nuova decisione. Nel procedimento di rinvio, il Tribunale superiore ha ascoltato i figli nel settembre 2014 e ha acquisito gli atti dell'autorità di protezione dei minori. È giunto alla conclusione che i presupposti per una responsabilità genitoriale congiunta non sussistono più a causa del grave e persistente conflitto tra i genitori, in particolare della mancanza di disponibilità alla comunicazione e alla cooperazione. Pertanto, ha attribuito la responsabilità genitoriale esclusiva alla madre. Il diritto di visita del padre è stato ridefinito e a partire dal maggio 2015 è limitato a visite orarie presso il domicilio dei figli. A partire dalle vacanze estive 2017, il padre potrà accogliere i figli a casa sua una volta al mese e trascorrere con loro due settimane di vacanza separate.Legge
Il…