Fatti

A. (1969) e B. (1972) si sono sposati nel 1996 e si sono separati all'inizio del 2014. Hanno i figli comuni C. (1997), D. (1999), E. (2002) e F. (2004). Nel procedimento di divorzio, i tre figli più grandi sono stati affidati alla custodia del padre e F. alla custodia alternata dei genitori.

Il Tribunale federale doveva valutare, tra l'altro, la ragionevolezza di un'attività lavorativa per la madre come genitore affidatario. Ciò riguardava l'interpretazione e l'applicazione delle nuove disposizioni sul mantenimento dei figli, entrate in vigore il 1° gennaio 2017.

Legge

Il Tribunale federale afferma che il pluralismo metodologico finora utilizzato per la fissazione degli assegni di mantenimento non è più praticabile per il futuro. Sviluppa invece linee guida vincolanti per la ragionevolezza di un'attività lavorativa del genitore affidatario:

  • Dalla scolarizzazione obbligatoria del figlio più giovane, al genitore affidatario è ragionevole richiedere un'attività lavorativa del 50%.
  • Dall'ingresso del figlio più giovane nella scuola secondaria di primo grado, è ragionevole richiedere un'attività lavorativa dell'80%.
  • Dopo il compimento del 16° anno di età del figlio più giovane, è ragionevole richiedere un'attività lavorativa a tempo pieno.
  • Il tribunale può derogare a queste linee guida in casi…