Fatti
X., di nazionalità turca, e [A.], di nazionalità svizzera, si sono sposati il 16 giugno 2005 a Ginevra. Il loro matrimonio è stato contratto con lo scopo, per X., di ottenere un permesso di soggiorno, e per [A.], di rispondere alla richiesta di suo fratello B. che desiderava mantenere X. come dipendente. I coniugi non hanno mai vissuto insieme e non hanno mai formato una comunità coniugale. Nessuno di loro ha contribuito al mantenimento dell'altro.
Con una richiesta di misure protettive dell'unione coniugale, X. ha chiesto che [A.] sia condannata a versarle un contributo di mantenimento di 3'000 franchi al mese nonché una somma di 2'500 franchi a titolo di provisio ad litem. Il Tribunale di primo grado ha accordato un contributo di mantenimento di 1'700 franchi al mese e la somma di 2'500 franchi a titolo di provisio ad litem. [A.] ha fatto ricorso contro questa sentenza, che è stata annullata dalla Corte di giustizia.
X. ha interposto un ricorso in materia civile contro questa decisione, concludendo affinché [A.] sia condannata a versarle la somma di 2'500 franchi a titolo di provisio ad litem e la somma di 1'700 franchi a decorrere dal 1° giugno 2010 a titolo di contributo di mantenimento.
Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso di X. per sostituzione di motivi. Esso ritiene che, nel caso di specie, l'art. 163 CC, che è il fondamento dell'obbligo di mantenimento reciproco dei coniugi nelle misure protettive dell'unione coniugale, non si applica.
Infatti, i coniugi non hanno mai vissuto insieme e non…