Art. 120 CC
Regime matrimoniale e diritto successorio
1 La liquidazione del regime dei beni è retta dalle disposizioni del diritto sul regime dei beni matrimoniali.
2 I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l’uno dell’altro.
3 Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: 1. dopo il divorzio; 2. dopo la morte di uno di essi durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rifiuto di una proroga dell'autorizzazione di soggiorno di una straniera, che ha contratto un matrimonio fittizio con uno svizzero e che, durante il matrimonio, ha dato alla luce un figlio39 citazioni
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2Debito mantenimento; inizio di un'attività lucrativa; principio dell'unità della sentenza di divorzio12 citazioni
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3Procedura di divorzio; unità della decisione; decisione parziale sul principio del divorzio11 citazioni
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4DTF 65_II_1336 citazioni09/11/1939 · 6 citazioni
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54 citazioni
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6DTF 60_II_14 citazioni01/01/1934 · 4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ehescheidung (Teilurteil)5 citazioni
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3 citazioni17/06/2004 · 3 citazioni de
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Teilentscheid im Scheidungspunkt1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.