Fatti

Le parti, [A.A.] (ricorrente, moglie) e [B.A.] (resistente, marito), si sono sposate nel 1999 a Lucerna e sono genitori di due figli (nati nel 2006 e nel 2008). Si sono separate il 1° gennaio 2014. Con decisione del 28 settembre 2015 il Tribunale distrettuale di Kriens ha regolato la custodia dei figli presso la madre, l'attribuzione dell'immobile coniugale alla moglie, del veicolo al marito, nonché i contributi di mantenimento. Il Tribunale cantonale di Lucerna ha nuovamente fissato i contributi con decisione del 28 luglio 2016. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della moglie per violazione del diritto di essere sentito e ha rinviato la causa; il ricorso del marito è stato stralciato perché privo di oggetto (sentenza 5A_645/2016, 5A_651/2016 del 18 maggio 2017).

Il marito ha presentato l'azione di divorzio il 2 gennaio 2016 ai sensi dell'art. 114 CC. Il 28 novembre 2019 ha chiesto una sentenza parziale sul punto del divorzio. La moglie si è opposta a tale richiesta, non invece al divorzio in sé. Il Tribunale distrettuale ha respinto la richiesta il 7 febbraio 2020.

Su appello del marito, il Tribunale cantonale di Lucerna, 2a Sezione, con decisione del 10 luglio 2020 ha pronunciato il divorzio, emettendo così una sentenza parziale sul punto del divorzio. Il Tribunale cantonale si è basato su DTF 144 III 298 e sulla sentenza 5A_426/2018. Ha rilevato che il motivo di divorzio era liquido, che le parti vivevano separate da oltre sei anni, che il procedimento di divorzio era condotto in modo accanito, che le decisioni di protezione dell'unione coniugale erano sempre state portate fino al Tribunale federale e che il marito aveva avviato un procedimento penale (poi abbandonato) contro la moglie. La moglie avrebbe insultato gravemente il marito, per cui il reciproco rispetto sarebbe venuto meno. Il suo interesse a rimanere erede legittima non prevarrebbe sull'interesse del marito alla pianificazione successoria. Inoltre, l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli sarebbe indipendente dal momento del divorzio.

Con ricorso in materia civile del 25 agosto 2020 la moglie ha chiesto l'annullamento della decisione cantonale e il rigetto della richiesta di sentenza parziale, con conseguenze in materia di spese e ripetibili. Ha lamentato una violazione dell'art. 283 CPC. Non sono state chieste determinazioni.

Diritto

Il ricorso è diretto contro una decisione parziale pronunciata in ultima istanza cantonale sul punto del divorzio (art. 75, art. 91 lett. a LTF), che concerne una causa civile non patrimoniale (art. 72 cpv. 1 LTF). La ricorrente è legittimata (art. 76 cpv. 1 LTF) e il termine è stato rispettato. In linea di principio, il ricorso è quindi ammissibile. Il Tribunale federale esamina soltanto le censure sollevate in modo chiaro e circostanziato; vige il rigoroso principio di allegazione (art. 106 cpv. 2 LTF) e l'accertamento dei fatti può essere corretto solo in caso di arbitrio (art. 105 cpv. 1 LTF).

Ai sensi dell'art. 283 cpv. 1 CPC vige il principio dell'unità della sentenza di divorzio. Secondo DTF 144 III 298, tale principio non esclude una decisione parziale sul punto del divorzio se entrambi i coniugi vi acconsentono oppure se l'interesse di uno dei coniugi a una sentenza parziale prevale sull'interesse dell'altro a una decisione contestuale. Vanno considerati in particolare i diritti d'informazione, la liquidazione del regime matrimoniale, la previdenza professionale, il mantenimento post-coniugale, i diritti genitoriali, il diritto a nuovo matrimonio, la liquidità del motivo di divorzio e la durata del procedimento. Determinante è la durata effettiva del procedimento, non la conduzione processuale, dovendosi tuttavia formulare una prognosi sulla durata futura. Nella sentenza 5A_426/2018 è stata valutata la qualità di erede del coniuge che si oppone: il diritto successorio legale trae fondamento dalla comunione coniugale; se tale comunione non è più vissuta, avvalersene è abusivo (art. 2 cpv. 2 CC).

La decisione di pronunciare una sentenza parziale è una decisione discrezionale del giudice di merito. Il Tribunale federale la esamina liberamente, ma interviene solo se il potere di apprezzamento è stato abusato, ossia se senza motivo ci si è discostati da principi riconosciuti, sono stati considerati elementi non ammissibili o sono state trascurate circostanze giuridicamente rilevanti, oppure se il risultato è manifestamente iniquo (DTF 142 III 617 consid. 3.2.5, 612 consid. 4.5).

La ricorrente lamenta che la giurisprudenza richiederebbe un interesse prevalente del coniuge che chiede la sentenza…