Art. 76 LTF
Diritto di ricorso
1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi:
- a. ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e b. è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa.
2 Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all’articolo 72 cpv. 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Audizione dei genitori affilianti; dimissione della curatrice189 citazioni
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2Ammissibilità del ricorso in materia civile dopo la revoca della misura a protezione del minore (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF)116 citazioni
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3Privazione della libertà a scopo di assistenza; rilascio della persona ricorrente da un istituto psichiatrico mentre il ricorso al Tribunale federale è pendente; interesse attuale giuridicamente protetto all'esame del r…116 citazioni
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4Decisione parziale; possibilità di giudizio indipendente in caso di cumulo oggettivo di azioni98 citazioni
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5Azione revocatoria per dolo; certificati di quota di una cooperativa93 citazioni
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6Arbitrato internazionale; azione di convalida del sequestro (art. 279 LEF); competenza del tribunale arbitrale (art. 190 cpv. 2 lett. b LDIP); legittimazione ricorsuale (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF)87 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Eheschutz42 citazioni
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Schuldneranweisung (Art. 177 ZGB)26 citazioni
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Vermögensverwaltungsvertrag, Zivilprozessrecht26 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.