Fatti
A.A. (ricorrente), nato nel 1948, e B.A. (controparte del ricorso), nata nel 1968, si sono sposati nel 2009 ed hanno avuto una figlia. Il ricorrente è uscito dalla casa coniugale il 1° giugno 2012 e ha presentato la domanda di divorzio il 4 luglio 2014. Nell'udienza di conciliazione del 4 novembre 2014, le parti hanno concluso un accordo parziale, in cui hanno constatato di comune accordo di aver vissuto separati per più di due anni al momento della presentazione della domanda, e la controparte del ricorso ha riconosciuto il motivo di divorzio invocato (art. 114 CC). Nella sua risposta alla domanda del 9 febbraio 2015, la controparte del ricorso ha chiesto a sua volta il divorzio.
Il ricorrente si è rivolto al Tribunale federale chiedendo di pronunciare una sentenza parziale sulla questione del divorzio e, accogliendo la domanda e la domanda riconvenzionale, di sciogliere il matrimonio, in quanto desidera risposare la sua prima moglie, con la quale convive dalla separazione dalla controparte del ricorso. La controparte del ricorso chiede il rigetto del ricorso.
Legge
L'art. 283 cpv. 1 CPC prevede che il tribunale decida anche sulle conseguenze del divorzio nella sentenza di divorzio. Fanno eccezione, ai sensi del cpv. 2, la liquidazione del regime patrimoniale e, ai sensi del cpv. 3, la compensazione dei diritti derivanti dalla previdenza professionale.
Il principio dell'unità della sentenza di divorzio non esclude una sentenza parziale sulla questione del divorzio, se i coniugi acconsentono a una sentenza parziale sulla questione del divorzio o se l'interesse di un coniuge a una sentenza parziale sulla questione del divorzio prevale…