Art. 170 CC
Obbligo d’informazione
1 Ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.
2 A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
3 Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ripartizione dell'onere probatorio nella liquidazione del regime dei beni fra coniugi (art. 8, 170, 200 e 208 CC). 1. L'art. 200 CC non tratta il quesito di determinare a chi incombe l'onere probatorio, nel caso in cui…49 citazioni
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2Cognizione del Tribunale federale (consid. 1)23 citazioni
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3Richiesta di informazioni del coniuge divorziato nella procedura di modifica22 citazioni
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4Annullamento per errore e dolo di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio, approvata dal giudice13 citazioni
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5DTF 64_II_3959 citazioni20/10/1938 · 9 citazioni
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6Procedura di divorzio; unità della decisione; decisione parziale sul principio del divorzio8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Edition (Ehescheidung)31 citazioni
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Auskunftspflicht nach Art. 170 ZGB; Rechtliches Gehör28 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.