Art. 170 CC

Obbligo d’informazione

1 Ciascun coniuge può esigere che l’altro lo informi su i suoi redditi, la sua sostanza e i suoi debiti.
2 A sua istanza, il giudice può obbligare l’altro coniuge o terzi a dare le informazioni occorrenti e a produrre i documenti necessari.
3 Resta salvo il segreto professionale degli avvocati, dei notai, dei medici, degli ecclesiastici e dei loro ausiliari.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ripartizione dell'onere probatorio nella liquidazione del regime dei beni fra coniugi (art. 8, 170, 200 e 208 CC). 1. L'art. 200 CC non tratta il quesito di determinare a chi incombe l'onere probatorio, nel caso in cui…
    · 27/02/1992 · 49 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cognizione del Tribunale federale (consid. 1)
    · 21/12/2005 · 23 citazioni Riassunto
  3. 3
    Richiesta di informazioni del coniuge divorziato nella procedura di modifica
    · 23/02/2017 · 22 citazioni Riassunto
  4. 4
    Annullamento per errore e dolo di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio, approvata dal giudice
    · 11/07/1991 · 13 citazioni Riassunto
  5. 5
    DTF 64_II_395
    20/10/1938 · 9 citazioni
  6. 6
    Procedura di divorzio; unità della decisione; decisione parziale sul principio del divorzio
    · 14/05/2018 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.