Fatti
Tra A. e B. è pendente dal agosto 2000 un procedimento di divorzio presso la Corte Suprema dello Stato di New York, Contea di New York. Il 15 settembre 2004, il giudice unico per l'assistenza giudiziaria del Tribunale distrettuale di Zurigo ha ricevuto una richiesta di assistenza giudiziaria internazionale dalla Corte Suprema dello Stato di New York, Contea di New York, con la quale si chiedeva l'audizione di testimoni e la produzione di documenti relativi al procedimento di divorzio presso la Banca F. a Zurigo. Il Tribunale distrettuale ha accolto la richiesta di produzione di documenti. La Banca C., successore legale della Banca F., ha impugnato il provvedimento del tribunale distrettuale presso il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo. Con decisione del 1° giugno 2005, il ricorso è stato accolto, il provvedimento del Tribunale distrettuale è stato annullato e la richiesta di assistenza giudiziaria è stata respinta. A. ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della decisione del Tribunale superiore e la conferma del provvedimento del Tribunale distrettuale.Legge
Il Tribunale federale respinge il ricorso, nella misura in cui vi entra. Esso esamina che la richiesta di assistenza giudiziaria debba essere valutata secondo la Convenzione dell'Aia sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale (Convenzione dell'Aia). La Svizzera ha ratificato la Convenzione dell'Aia, apponendo una riserva parziale all'art. 23 della stessa, in base alla quale le richieste di assistenza giudiziaria aventi ad oggetto una "pre-trial discovery of documents" possono essere respinte se determinate condizioni non sono soddisfatte.
Il Tribunale superiore ha esaminato la richiesta di assistenza giudiziaria e ha constatato che essa non soddisfa i requisiti…