Fatti

Il Tribunale federale doveva decidere su un ricorso in materia civile e su un ricorso costituzionale subsidario del ricorrente [X.] contro la decisione del Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo del 18 aprile 2013. Il ricorrente e la resistente [Y.] sono cittadini svizzeri-ungheresi e si trovano in un procedimento di divorzio dinanzi al Tribunale distrettuale di Zurigo. La resistente aveva obbligato il ricorrente a esibire una copia del contratto di acquisto relativo a un immobile in [Z.] e documenti relativi al pagamento del prezzo di acquisto.

Il ricorrente aveva presentato ricorso contro la decisione di esibizione al Tribunale d'appello del Cantone di Zurigo, che era stato accolto come appello. Il Tribunale d'appello ha respinto l'appello e ha obbligato il ricorrente a presentare la copia del contratto di acquisto e i documenti relativi al pagamento del prezzo di acquisto entro 10 giorni dalla ricezione della decisione del Tribunale d'appello al Tribunale distrettuale.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha concluso che le richieste di esibizione della resistente dovevano essere trattate come semplici richieste di assunzione di prove da parte del tribunale. Di conseguenza, le decisioni cantonali contestate rappresentano disposizioni relative alle prove, che già a livello cantonale avrebbero potuto essere impugnate solo alle condizioni dell'art. 319 lett. b n. 2 CPC.

Il Tribunale federale ha deciso che il ricorso al Tribunale federale era inammissibile, poiché non era previsto un danno…