Fatti
Questa decisione del Tribunale federale svizzero riguarda la ripartizione dell'onere della prova nella liquidazione del regime matrimoniale. I fatti principali sono i seguenti:
- La corte d'appello ha aggiunto un importo di 30.000 franchi svizzeri alla comunione dei beni, derivante dalla vendita di un bene immobile appartenente alla comunione.
- Il convenuto sostiene che ciò costituisce una violazione del diritto federale.
Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che
- L'art. 200 CC non tratta la questione dell'onere della prova quando si tratta di determinare se un bene esistesse o meno al momento dello scioglimento del regime matrimoniale. Pertanto, si applica l'art. 8 CC.
- Il coniuge che invoca la riunione ai beni comuni ai sensi dell'art. 208 CC deve provare non solo che il bene in questione abbia appartenuto all'altro coniuge in un determinato momento, ma anche cosa ne sia stato. Un ribaltamento dell'onere…