Art. 200 CC
1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.
2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.
3 Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liquidazione del regime matrimoniale; diritto al compenso fra acquisti e beni propri (art. 209 cpv. 3 CC)22 citazioni
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2Ripartizione dell'onere probatorio nella liquidazione del regime dei beni fra coniugi (art. 8, 170, 200 e 208 CC). 1. L'art. 200 CC non tratta il quesito di determinare a chi incombe l'onere probatorio, nel caso in cui…14 citazioni
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3Liquidazione del regime dei beni in relazione con un fondo13 citazioni
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4Divorzio, liquidazione del regime matrimoniale2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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21 citazioni01/09/2011 · 21 citazioni de
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Güterrechtliche Auseinandersetzung15 citazioni
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Ehescheidung (Güterrecht)12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.