Art. 200 CC

1 Chiunque affermi che un bene sia di proprietà dell’uno o dell’altro coniuge deve fornirne la prova.
2 Mancando tale prova, si presume che il bene sia di comproprietà dei coniugi.
3 Fino a prova del contrario, tutti i beni di un coniuge sono considerati acquisti.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Liquidazione del regime matrimoniale; diritto al compenso fra acquisti e beni propri (art. 209 cpv. 3 CC)
    · 14/03/2005 · 22 citazioni Riassunto
  2. 2
    Ripartizione dell'onere probatorio nella liquidazione del regime dei beni fra coniugi (art. 8, 170, 200 e 208 CC). 1. L'art. 200 CC non tratta il quesito di determinare a chi incombe l'onere probatorio, nel caso in cui…
    · 27/02/1992 · 14 citazioni Riassunto
  3. 3
    Liquidazione del regime dei beni in relazione con un fondo
    · 27/02/1997 · 13 citazioni Riassunto
  4. 4
    Divorzio, liquidazione del regime matrimoniale
    · 14/07/1959 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 01/09/2011 · 21 citazioni de
  • Güterrechtliche Auseinandersetzung
    · 02/02/2018 · 15 citazioni de
  • Ehescheidung (Güterrecht)
    · 27/05/2013 · 12 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.