Fatti

La ricorrente e il resistente si sono sposati nel 1970 e hanno tre figli. Sono soci in diverse imprese di commercio di metalli e lavorazione dei metalli. Nel 1985 hanno acquistato la [A. AG] . La ricorrente ha presentato una domanda di divorzio nel 1998, ma l'ha ritirata. Dal 2005 i coniugi vivono separati. Nel 2009 la ricorrente ha presentato nuovamente una domanda di divorzio, che il resistente ha accettato. I coniugi hanno rinunciato al mantenimento post-coniugale e alle pretese relative alla previdenza professionale.

La questione controversa riguardava l'assegnazione delle azioni della [A. AG] e le pretese di risarcimento per gli investimenti in una proprietà di proprietà esclusiva della ricorrente. Il tribunale di primo grado ha decretato il divorzio, ha stabilito che non è dovuto il mantenimento post-coniugale e ha rinunciato alla divisione dei fondi della previdenza professionale. Il tribunale di secondo grado ha annullato parzialmente la decisione del tribunale di primo grado e ha disposto la vendita all'asta interna delle azioni tra le parti.

Legge

1. Ammissibilità del ricorso

Il ricorso è diretto contro la decisione del tribunale di secondo grado del cantone di Argovia e riguarda la divisione patrimoniale secondo le disposizioni sulla partecipazione agli acquisti. Il valore della controversia supera l'importo minimo legale di Fr. 30'000.--. Il ricorso è quindi ammissibile.

2. Vizi di procedura

La ricorrente lamenta di non essere stata più rappresentata da un avvocato dinanzi al tribunale di secondo grado e che il tribunale di secondo grado non abbia adempiuto al suo dovere di cura e di informazione. Tuttavia, il Tribunale federale stabilisce che la ricorrente ha deciso di condurre personalmente il procedimento di appello e che il tribunale di secondo grado ha adempiuto al suo dovere di informazione.

3. Divisione patrimoniale

Il Tribunale federale stabilisce che la ricorrente ha avanzato una pretesa di risarcimento del suo patrimonio esclusivo nei confronti del patrimonio comune dei coniugi. Tuttavia, il tribunale di secondo grado ha stabilito che la ricorrente…