Art. 209 CC
1 In caso di liquidazione, vi è diritto al compenso tra acquisti e beni propri di uno stesso coniuge qualora debiti gravanti gli uni siano stati pagati con gli altri.
2 Un debito grava la massa patrimoniale cui è materialmente connesso, ma nel dubbio gli acquisti.
3 Se una massa patrimoniale ha contribuito all’acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell’altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell’alienazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Liquidazione del regime matrimoniale; diritto al compenso fra acquisti e beni propri (art. 209 cpv. 3 CC)30 citazioni
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2Momento dello scioglimento del regime dei beni e della valutazione degli attivi e passivi nella procedura di divorzio30 citazioni
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3Attribuzione di un bene finanziato da una massa del coniuge acquirente e calcolo del diritto al compenso variabile in favore dell'altra massa secondo l'art. 209 cpv. 3 CC; versamento di un'adeguata indennità ai sensi de…21 citazioni
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4Presa in considerazione e valutazione di determinati beni patrimoniali quale base di calcolo del diritto al compenso21 citazioni
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5Liquidazione del regime dei beni in relazione con un fondo21 citazioni
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6Momenti determinanti per l'esistenza degli acquisti e la loro valutazione; casi particolari12 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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19 citazioni01/09/2011 · 19 citazioni de
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Güterrechtliche Auseinandersetzung14 citazioni
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Scheidungsfolgen (Güterrecht)12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.