Fatti

L.T. (nato nel 1947) e I.T. (nata nel 1951) si sono sposati il 14 novembre 1974. Il Tribunale Cantonale di Nidvaldo ha sciolto il matrimonio su richiesta di entrambe le parti. Nell'ambito della liquidazione del regime patrimoniale, ha obbligato L.T. a pagare a I.T. contributi di mantenimento mensili nonché un importo derivante dal diritto patrimoniale.

L.T. ha interposto appello contro la sentenza. Il Tribunale Federale ha respinto l'appello di L.T. e il controrappello di I.T., nella misura in cui su di essi si è potuto entrare nel merito, e ha confermato la sentenza del tribunale superiore per quanto riguarda la suddetta pretesa derivante dal diritto patrimoniale.

Legge

Il Tribunale Federale afferma che la liquidazione del regime patrimoniale deve essere effettuata secondo le disposizioni sulla partecipazione agli acquisti. Chi fa valere una pretesa di partecipazione deve dimostrare che i relativi valori patrimoniali esistevano al momento dello scioglimento del regime patrimoniale.

Per gli investimenti provenienti da un'eredità nello studio medico del ricorrente, gli è stata accreditata una pretesa di risarcimento ai sensi dell'art. 209 cpv. 3 CC. Il Tribunale Federale ritiene ammissibile considerare e valutare lo studio medico come un…