Fatti
Nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale, sorge una controversia tra le parti riguardante le pretese relative all'ex immobile coniugale. Questo immobile, una casa a tre appartamenti, è stato parzialmente acquisito gratuitamente dal convenuto nel 1972. Sono stati effettuati lavori di miglioramento sull'immobile tra il 1972 e il 1987, comportando una plusvalenza di 210'000 CHF. Il convenuto ha venduto l'immobile nel novembre 1987, poco prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale, per 160'000 CHF, mentre il suo valore di mercato era di 675'000 CHF.Legge
Il Tribunale federale ha stabilito che, conformemente all'art. 9d cpv. 1 Tit. fin. CC, il nuovo diritto matrimoniale si applica alla liquidazione del regime, incluso il calcolo dei conguagli tra i diversi patrimoni (artt. 206 e 209 CC). Pertanto, il conguaglio di cui all'art. 209 cpv. 3 CC deve essere calcolato sulla base del valore venale dell'immobile al momento dell'alienazione, ovvero 675'000 CHF, e non sul prezzo di vendita di 160'000 CHF.
I lavori di miglioramento effettuati dalle parti hanno comportato una plusvalenza di 210'000 CHF, che dà luogo a un conguaglio dell'acquisto di ciascun coniuge nei confronti del patrimonio al quale l'immobile è attribuito, ovvero…