Art. 208 CC
Reintegrazione negli acquisti
1 Sono reintegrate negli acquisti: 1. le liberalità fatte da un coniuge negli ultimi cinque anni prima dello scioglimento del regime dei beni senza il consenso dell’altro, eccettuati i regali d’uso; 2. le alienazioni fatte da un coniuge durante il regime dei beni con l’intenzione di sminuire la partecipazione dell’altro.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ripartizione dell'onere probatorio nella liquidazione del regime dei beni fra coniugi (art. 8, 170, 200 e 208 CC). 1. L'art. 200 CC non tratta il quesito di determinare a chi incombe l'onere probatorio, nel caso in cui…34 citazioni
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2Reintegrazione negli acquisti; liberalità ed adempimento di un dovere morale5 citazioni
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3Liquidazione del regime dei beni in relazione con un fondo3 citazioni
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4Diritto dei discendenti comuni a ottenere informazioni dal coniuge superstite per quanto riguarda liberalità effettuate tra vivi dal defunto e provenienti dai suoi acquisti (art. 610 cpv. 2 CC)2 citazioni
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5Riduzione successoria. 1. È soggetta a riduzione un'attribuzione, mediante convenzione matrimoniale stipulata sotto la vigenza del diritto matrimoniale precedente, dell'aumento al coniuge superstite (conferma della giur…2 citazioni
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6Divorzio; conguaglio della previdenza professionale e liquidazione del regime dei beni (partecipazione agli acquisti); presa in considerazione delle riserve contributive alimentate dal datore di lavoro1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ehescheidung (Güterrecht und Prozesskosten)8 citazioni
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7 citazioni
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6 citazioni16/12/2009 · 6 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.