Fatti

A. (la richiedente) e B. (il convenuto) si sono sposati nel 1993 e hanno tre figli maggiorenni. B. è dipendente e azionista della società C. AG, di cui è anche membro del consiglio di amministrazione. I coniugi si sono separati il 1° ottobre 2013 e hanno regolato le conseguenze della separazione in una convenzione.

Il 1° ottobre 2015, B. ha presentato una domanda di divorzio presso il tribunale distrettuale di Bucheggberg-Wasseramt. Con sentenza del 5 ottobre 2017, il tribunale ha pronunciato il divorzio e ha ordinato alla cassa pensione di B. (la cassa pensione D.) di trasferire un importo di CHF 282'207.- sul conto di libero passaggio della moglie. Ha inoltre condannato il marito a versare una prestazione compensativa di CHF 321'478.- nell'ambito del regime matrimoniale.

Le parti hanno presentato ricorso e ricorso incidentale contro questa sentenza presso il Tribunale cantonale del Canton Soletta. Con sentenza del 10 gennaio 2019, il Tribunale cantonale ha parzialmente accolto i ricorsi e ha fissato l'importo da versare dalla cassa pensione D. a CHF 247'585.80 nonché la prestazione compensativa a CHF 346'363.-.

A. ha presentato un ricorso in materia civile contro questa sentenza, chiedendo che essa sia annullata e che la causa sia rinviata al Tribunale cantonale per un nuovo calcolo del suo diritto alla compensazione delle prestazioni di uscita tenendo conto delle riserve di contributi del datore di lavoro presso la cassa pensione D. In subordine, chiede che la causa sia rinviata all'autorità competente ai sensi dell'art. 25a cpv. 1 LFLP e dell'art. 73 LPP per la determinazione di tale diritto. Eventualmente, chiede che la causa sia rinviata al Tribunale cantonale per la nuova fissazione della prestazione compensativa del regime matrimoniale tenendo conto delle riserve di contributi del datore di lavoro esistenti.

Legge

Il Tribunale federale respinge il ricorso.

Secondo il Tribunale federale, le riserve di contributi del datore di lavoro esistenti al momento dell'apertura della procedura di divorzio riguardano i contributi futuri versati dalla società datrice di lavoro e non il diritto…