Fatti

X. (marito, nato nel 1955) e Y. (moglie, nata nel 1960) si sono sposati il 26 agosto 1983. Da questa unione è nata la loro figlia A. (nata nel 1991). Nel settembre 1999 e nell'agosto 2001, il tribunale distrettuale di Muri ha autorizzato la separazione personale dei coniugi su richiesta di Y. e ha regolato le conseguenze. Il 3 dicembre 2007, la moglie ha presentato una domanda di divorzio presso il tribunale cantonale di Zugo. Con sentenza del 26 gennaio 2011, il tribunale cantonale ha pronunciato il divorzio e regolato le conseguenze accessorie, condannando in particolare Y. a versare a X. un importo di CHF 32'266.40 a titolo di compensazione delle sue pretese matrimoniali. Per determinare le pretese matrimoniali, il tribunale cantonale ha aggiunto all'attivo di X. un importo di CHF 116'000.- che egli aveva versato a B., la madre di C. (nato nel 2000), che X. ha riconosciuto come suo figlio il 5 aprile 2005.

Legge

X. ha fatto ricorso contro questa sentenza presso il Tribunale superiore del Cantone di Zugo e ha in particolare chiesto che Y. gli versi CHF 92'292.40 a titolo di regime matrimoniale. Ha sostenuto che l'importo di CHF 116'000.- non avrebbe dovuto essere aggiunto al suo attivo come "liberalità" (ai sensi dell'art. 208 cpv. 1 n. 1 CC). Il Tribunale superiore ha parzialmente accolto il ricorso e condannato Y. a versare a X. CHF 34'292.40 a titolo di compensazione delle sue pretese matrimoniali. Per il resto, la sentenza di primo grado (con l'aggiunta menzionata) è stata confermata.

Il Tribunale federale respinge il ricorso di X. L'aggiunta…