Art. 295 CC
Azione della donna nubile
1 La madre può, entro un anno dalla nascita del figlio, convenirne il padre o i suoi eredi chiedendo la rifusione: 1. delle spese di parto; 2. delle spese di mantenimento per almeno quattro settimane prima e per almeno otto settimane dopo la nascita; 3. delle altre spese necessarie a causa della gravidanza o del parto, incluso il primo corredo per il figlio.
2 In caso di fine prematura della gravidanza, il giudice può, per motivi di equità, accordare in tutto o in parte la rifusione delle spese corrispondenti.
3 Prestazioni di terzi, spettanti alla madre per legge o per contratto, sono da imputare in quanto le circostanze lo giustifichino.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Reintegrazione negli acquisti; liberalità ed adempimento di un dovere morale2 citazioni
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2DTF 62_III_1162 citazioni01/01/1936 · 2 citazioni
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3DTF 40_III_1472 citazioni01/01/1914 · 2 citazioni
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4DTF 76_I_3021 citazioni20/12/1950 · 1 citazioni
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5Esecuzione nei confronti di un minorenne0 citazioni
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6Esecuzione contro minorenni0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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7 citazioni31/05/2001 · 7 citazioni de
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Scheidung; Nebenfolgen (güterrechtliche Auseinandersetzung)1 citazioni
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Alimenti per il figlio1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.