Art. 201 CC
1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.
2 Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell’altro.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ripartizione dell'onere probatorio nella liquidazione del regime dei beni fra coniugi (art. 8, 170, 200 e 208 CC). 1. L'art. 200 CC non tratta il quesito di determinare a chi incombe l'onere probatorio, nel caso in cui…6 citazioni
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2DTF 47_II_1296 citazioni18/05/1921 · 6 citazioni
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3Scioglimento dell'unione dei beni in seguito al decesso di uno dei coniugi; calcolo degli aumenti e delle diminuzioni (art. 214 CC)5 citazioni
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4DTF 52_II_4194 citazioni01/01/1926 · 4 citazioni
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52 citazioni
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6Divorzio, liquidazione del regime matrimoniale2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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Ehescheidung (nachehelicher Unterhalt, güterrechtlicher Ausgleich)1 citazioni
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Scheidung; Nebenfolgen (güterrechtliche Auseinandersetzung)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.