Art. 201 CC

1 Nei limiti della legge, ciascun coniuge amministra i suoi acquisti e i suoi beni propri, ne gode e ne dispone.
2 Se un bene è di comproprietà dei coniugi, nessuno di loro può, salvo patto contrario, disporre della sua quota senza il consenso dell’altro.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ripartizione dell'onere probatorio nella liquidazione del regime dei beni fra coniugi (art. 8, 170, 200 e 208 CC). 1. L'art. 200 CC non tratta il quesito di determinare a chi incombe l'onere probatorio, nel caso in cui…
    · 27/02/1992 · 6 citazioni Riassunto
  2. 2
    DTF 47_II_129
    18/05/1921 · 6 citazioni
  3. 3
    Scioglimento dell'unione dei beni in seguito al decesso di uno dei coniugi; calcolo degli aumenti e delle diminuzioni (art. 214 CC)
    · 18/06/1970 · 5 citazioni
  4. 4
    DTF 52_II_419
    01/01/1926 · 4 citazioni
  5. 5
    Liquidazione del regime matrimoniale in caso di separazione dei beni o di divorzio (art. 189, 154 CC)
    · 21/11/1969 · 2 citazioni
  6. 6
    Divorzio, liquidazione del regime matrimoniale
    · 14/07/1959 · 2 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 06/02/2009 · 2 citazioni de Riassunto
  • Ehescheidung (nachehelicher Unterhalt, güterrechtlicher Ausgleich)
    · 29/08/2018 · 1 citazioni de
  • Scheidung; Nebenfolgen (güterrechtliche Auseinandersetzung)
    · 28/09/2012 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.