Fatti
Le parti si sono sposate nel 1967 e sono state divorziate nel 1998. Il marito era iscritto a una cassa pensione dal 1969, mentre la moglie non faceva parte di alcuna istituzione di previdenza professionale. Al momento del divorzio, il marito era invalido parziale e percepiva una rendita di invalidità della previdenza professionale. Il tribunale cantonale ha concesso alla moglie un indennizzo adeguato ai sensi dell'art. 124 CC e le ha trasferito due terzi (Fr. 42'000.-) della prestazione di uscita rimasta al marito.
Il marito chiede di rinunciare completamente al conguaglio della previdenza. La moglie ritiene che la soluzione adottata sia giusta e equilibrata.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso che nel caso di "invalidità parziale" della previdenza è dovuto esclusivamente un indennizzo adeguato ai sensi dell'art. 124 CC. L'indennizzo adeguato deve essere determinato sulla base dei crediti di vecchiaia acquisiti durante il matrimonio, valutando l'intera situazione economica delle parti e i rispettivi bisogni di previdenza.
Il tribunale deve considerare che il grado di invalidità potrebbe aumentare successivamente. L'indennizzo adeguato può essere pagato mediante il trasferimento di una parte della prestazione di uscita ancora disponibile. La forma di indennizzo non è regolata dalla legge, ma ai sensi dell'art. 22b…