Art. 22b LFLP

Calcolo della prestazione d’uscita da dividere in caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995

1 In caso di matrimonio anteriore al 1° gennaio 1995 la prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio è calcolata sulla base di una tabella allestita dal Dipartimento federale dell’interno. Allorché un coniuge, fra la data del matrimonio e il 1° gennaio 1995, non abbia mai cambiato istituto di previdenza, l’importo accertato della sua prestazione d’uscita al momento della celebrazione del matrimonio, calcolato secondo il nuovo diritto, è nondimeno determinante per il calcolo previsto all’articolo 22a cpv. 1.
2 Per il calcolo, a mezzo della tabella, della prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio, sono considerati i seguenti valori:
  1. a. la data e l’importo della prima prestazione d’uscita comunicata d’ufficio conformemente all’articolo 24; allorché una prestazione d’uscita sia scaduta fra il momento della celebrazione del matrimonio e il momento della comunicazione della prestazione d’uscita, determinanti per il calcolo sono l’importo della prestazione scaduta e la data della sua scadenza;
  2. b. la data e l’importo dell’ultima prestazione d’entrata in un nuovo rapporto di previdenza prima della celebrazione del matrimonio; la data dell’inizio del rapporto di previdenza e il valore zero, allorché non sia nota alcuna prestazione d’entrata.
3 Dal valore ottenuto secondo il cpv. 2 lett. a sono dedotti il valore calcolato secondo il cpv. 2 lett. b e gli eventuali versamenti unici effettuati nell’intervallo, compreso l’interesse fino alla data prevista al cpv. 2 lett. a. La tabella indica quale parte dell’importo così calcolato vale quale prestazione d’uscita esistente al momento della celebrazione del matrimonio. All’importo risultante dalla tabella devono essere aggiunti la prestazione d’entrata dedotta conformemente al cpv. 2 lett. b e i versamenti unici effettuati prima della celebrazione del matrimonio, compreso l’interesse fino a questa data.
4 La tabella tiene conto della durata di contribuzione fra la data del versamento della prestazione d’entrata prevista al cpv. 2 lett. b e la data del versamento della prestazione d’uscita prevista al cpv. 2 lett. a, nonché della durata del matrimonio intercorsa durante questo periodo di contribuzione.
5 I capoversi 1−3 si applicano per analogia agli averi di libero passaggio acquisiti prima del 1° gennaio 1995.

Le sentenze di principio 5

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    "invalidità parziale" quale caso di previdenza
    · 15/05/2003 · 17 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 73 LPP. - Ammissione della competenza del tribunale di cui all'art. 73 LPP, in una lite opponente un coniuge all'istituto previdenziale, a statuire sul tema della validità del pagamento in contanti della prestazion…
    · 29/01/2002 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    Ripartizione delle competenze tra tribunale del divorzio e tribunale competente in materia di previdenza professionale riguardo alla compensazione previdenziale in caso di divorzio
    · 24/07/2008 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    Insorgenza dell'evento assicurato invalidità
    · 08/08/2016 · 1 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 10 e 12 cpv. 1 OLP
    · 17/03/2003 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 15/05/2003 · 2 citazioni de Riassunto
  • Divorzio
    · 25/11/2019 · 1 citazioni de Riassunto
  • Divorzio su domanda
    ZKBER.2018.16
    · 26/09/2018 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.