Fatti

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha emesso una sentenza in una causa di divorzio che coinvolge la ripartizione delle prestazioni di uscita dei coniugi. I fatti sono i seguenti: i coniugi W. e M. hanno divorziato e il tribunale cantonale ha ordinato la ripartizione a parti eguali delle loro prestazioni di uscita della previdenza professionale. Il valore delle prestazioni di uscita da ripartire ammontava a 242'705.- franchi per W. e 105'098.15 franchi per M. Il tribunale cantonale ha deciso che la prestazione di uscita di W. doveva essere trasferita alla Pensionskasse Y., l'istituzione di previdenza di M., ma che l'importo eccedente il necessario per il riscatto delle prestazioni regolamentari poteva essere versato a due istituzioni di libero passaggio al massimo.

Le parti hanno presentato ricorso contro questa decisione, contestando in particolare il modo di trasferimento delle prestazioni di uscita. Il Tribunale federale delle assicurazioni è stato adito della causa e ha dovuto determinare se la ripartizione delle prestazioni di uscita doveva essere effettuata a favore dell'istituzione di previdenza di M. o se una parte poteva essere versata ad altre istituzioni di libero passaggio.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha considerato che la ripartizione delle prestazioni di uscita doveva essere effettuata conformemente agli articoli 122 e 142 del Codice civile svizzero (CC) e agli articoli 3, 4 e 22 della Legge federale sulla previdenza professionale (LFLP). Ha anche esaminato le disposizioni dell'Ordinanza sulla previdenza professionale (OLP) e della Legge federale sul libero passaggio (LFZP).

Il Tribunale ha deciso che la prestazione di uscita doveva essere trasferita in primo luogo all'istituzione di previdenza di M., ma che l'importo eccedente il necessario per il riscatto delle prestazioni regolamentari poteva essere versato a due istituzioni di libero passaggio al…