Art. 3 LFLP
Passaggio in un altro istituto di previdenza
1 Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d’uscita al nuovo istituto.
2 Se il precedente istituto di previdenza ha l’obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d’invalidità dopo aver trasferito la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza, quest’ultima prestazione dev’essergli restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d’invalidità o per superstiti.
3 Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d’invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 97 segg23 citazioni
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2Art. 1 cpv. 2 OLP: Trasferimento della prestazione d'uscita20 citazioni
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3Restituzione della prestazione d'uscita12 citazioni
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4Esigenze in materia di prova (consid. 5.3-5.5).11 citazioni
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5Art. 2 cpv. 1, art. 19 e 23 cpv. 4 lett. c LFLP: cambiamento di istituto previdenziale9 citazioni
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6Insorgenza del caso di previdenza di invalidità, ammissibilità del versamento e della restituzione di un prelievo anticipato per la promozione della proprietà d'abitazioni e di una prestazione d'uscita8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale10 citazioni
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Previdenza professionale3 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.