Fatti

La controversia verte sulla questione se la Cassa di previdenza della costruzione sia tenuta a accreditare all'avere di vecchiaia dell'intimato l'importo precedentemente acquisito e lasciato presso la Cassa paritetica di previdenza dell'edilizia e della tinteggiatura-pittura, e quindi a pagargli una rendita d'invalidità più elevata, mentre il rischio assicurato (cioè in questo caso l'invalidità) si è realizzato nel frattempo. L'intimato ha lasciato la cassa paritetica il 29 ottobre 1996 senza aver indicato a tale istituzione il nuovo istituto di previdenza competente, per poi entrare nella cassa di previdenza il 30 ottobre 1996. Successivamente è stato vittima di un incidente.

Legge

Secondo il Tribunale federale, il principio del trasferimento obbligatorio della prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza rimane pienamente valido anche se, nel frattempo, si è verificato un caso previdenziale e l'assicurato non ha rispettato il suo obbligo di informare. L'art. 3 cpv. 1 LFLP istituisce l'obbligo per il vecchio istituto di previdenza di versare la prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza quando si realizza un caso di libero passaggio. Questo obbligo ha come corollario il dovere del nuovo istituto di consentire all'assicurato di aumentare e mantenere la sua previdenza accreditandogli le prestazioni di uscita che ha apportato (art. 9 cpv. 1 LFLP).

Il Tribunale federale respinge l'argomento della cassa di previdenza secondo cui, in assenza di un effettivo apporto al nuovo istituto al momento della creazione del nuovo rapporto previdenziale, quest'ultimo non è più tenuto ad accettare un tale trasferimento se nel frattempo si verifica un caso assicurativo. Finché non è stata istituita alcuna altra forma legale di mantenimento della previdenza, il principio del trasferimento obbligatorio della prestazione…