Art. 9 LFLP
Ammissione alle prestazioni regolamentari
1 L’istituto di previdenza deve permettere all’assicurato che entra di mantenere e aumentare la sua previdenza; esso deve accreditargli le prestazioni d’uscita che ha portato con sé.
2 Se fissa la prestazione in un piano delle prestazioni, l’istituto di previdenza deve dare all’assicurato la possibilità di acquistare tutte le prestazioni regolamentari. È fatto salvo l’articolo 79b LPP .
3 In occasione del calcolo delle prestazioni, l’istituto di previdenza non deve distinguere se le prestazioni sono imputabili a contributi oppure a prestazioni d’entrata.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Procedura in caso di distribuzione dei fondi liberi di un istituto di previdenza0 citazioni
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2Art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD: Possibilità di dedurre i versamenti fatti a favore di istituzioni di previdenza da persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale3 citazioni
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Previdenza professionale1 citazioni
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Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.