Art. 1 OLP

Obblighi d’informazione

1 I datori di lavoro devono comunicare senza indugio all’istituto di previdenza l’indirizzo o, se questo non è noto, il n. AVS il cui rapporto di lavoro è stato sciolto o il cui grado d’occupazione è stato ridotto. Essi sono tenuti ad indicare se lo scioglimento del rapporto di lavoro o la modificazione del grado d’occupazione sono conseguenti a ragioni di salute.
2 Prima dell’uscita dall’istituto di previdenza, gli assicurati devono indicare a quale nuovo istituto di previdenza o a quale istituto di libero passaggio deve essere trasferita la prestazione d’uscita.
3 I datori di lavoro devono annunciare all’istituto di previdenza gli assicurati che contraggono matrimonio o un’unione domestica registrata.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 1 cpv. 2 OLP: Trasferimento della prestazione d'uscita
    · 10/07/2003 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Restituzione di un importo accreditato per errore sul conto di un assicurato dopo il suo trasferimento nell'ambito della prestazione di uscita
    · 11/07/2016 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Anrechnung von Altersleistungen der beruflichen Vorsorge bei der Arbeitslosenentschädigung (Art. 18c AVIG) gerechtfertigt, da das Freizügigkeitskapital des Beschwerdeführers nicht an eine neue Vorsorgeeinrichtung oder eine Freizügigkeitseinrichtung sondern an ihn ausgerichtet worden ist. Abweisung der Beschwerde
    AL.2014.00184
    · 15/11/2016 · 1 citazioni de
  • Kein Anspruch auf eine Austrittsleistung, da der Vorsorgefall eingetreten ist. (hängig)
    BV.2022.00082
    · 23/04/2024 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.