Fatti

La sig.ra A., nata nel 1968, è stata alle dipendenze della B. AG fino al 30 giugno 2005 e di conseguenza assicurata presso la Fondazione collettiva Winterthur-Columna 2a pilastro. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la sua prestazione di uscita di circa CHF 54'470.90 è stata utilizzata per la costituzione di una polizza di libero passaggio presso Winterthur Vita. Nell'ottobre 2006, A. ha riscattato la polizza di libero passaggio e ha fatto liquidare il credito a favore di un terzo. Quando in seguito A. ha richiesto una rendita d'invalidità, la Fondazione collettiva ha riconosciuto il suo obbligo di prestazione e ha versato ad A. una rendita d'invalidità a partire dal 1° maggio 2006. Tuttavia, A. ha richiesto che il suo avere di vecchiaia di CHF 54'470.90 venisse nuovamente accreditato al suo contratto previdenziale e che, al raggiungimento dell'età pensionabile, le venisse corrisposta una rendita di vecchiaia più elevata di conseguenza. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Legge

Il Tribunale federale ha constatato che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LFLP, l'istituto di previdenza precedente (qui la Fondazione collettiva) deve richiedere indietro la prestazione di uscita solo se ciò è necessario per il pagamento di prestazioni per superstiti o d'invalidità. Poiché la Fondazione collettiva ha corrisposto ad A. una rendita d'invalidità integrale nonostante il mancato ricevimento della prestazione di uscita, non era tenuta a richiedere indietro la prestazione di uscita da Winterthur Vita (oggi AXA Vita SA). Nemmeno ne derivava un obbligo di corrispondere ad…