Fatti
La sig.ra A., nata nel 1968, è stata alle dipendenze della B. AG fino al 30 giugno 2005 e di conseguenza assicurata presso la Fondazione collettiva Winterthur-Columna 2a pilastro. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la sua prestazione di uscita di circa CHF 54'470.90 è stata utilizzata per la costituzione di una polizza di libero passaggio presso Winterthur Vita. Nell'ottobre 2006, A. ha riscattato la polizza di libero passaggio e ha fatto liquidare il credito a favore di un terzo. Quando in seguito A. ha richiesto una rendita d'invalidità, la Fondazione collettiva ha riconosciuto il suo obbligo di prestazione e ha versato ad A. una rendita d'invalidità a partire dal 1° maggio 2006. Tuttavia, A. ha richiesto che il suo avere di vecchiaia di CHF 54'470.90 venisse nuovamente accreditato al suo contratto previdenziale e che, al raggiungimento dell'età pensionabile, le venisse corrisposta una rendita di vecchiaia più elevata di conseguenza. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.Legge
Il Tribunale federale ha constatato che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LFLP, l'istituto di previdenza precedente (qui la Fondazione collettiva) deve richiedere indietro la prestazione di uscita solo se ciò è necessario per il pagamento di prestazioni per superstiti o d'invalidità. Poiché la Fondazione collettiva ha corrisposto ad A. una rendita d'invalidità integrale nonostante il mancato ricevimento della prestazione di uscita, non era tenuta a richiedere indietro la prestazione di uscita da Winterthur Vita (oggi AXA Vita SA). Nemmeno ne derivava un obbligo di corrispondere ad…