Art. 4 LFLP
Mantenimento della previdenza sotto altra forma
1 L’assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.
2 Senza questa notificazione, l’istituto di previdenza versa la prestazione d’uscita, compresi gli interessi, all’istituto collettore (art. 60 LPP ), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l’insorgere del caso di libero passaggio.
2bis Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, gli istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza per tutelare la protezione previdenziale. L’assicurato deve comunicare:
- a. all’istituto di libero passaggio, l’entrata nel nuovo istituto di previdenza;
- b. al nuovo istituto di previdenza, l’attuale istituto di libero passaggio nonché la forma della protezione previdenziale.
3 Quando esegue il compito di cui al cpv. 2, l’istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 97 segg19 citazioni
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2Prestazioni di previdenza e di libero passaggio nell'ambito di una successione19 citazioni
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3Esigenze in materia di prova (consid. 5.3-5.5).10 citazioni
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4Restituzione della prestazione d'uscita7 citazioni
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5Anticipi del fondo di garanzia LPP6 citazioni
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6Art. 1 cpv. 2, art. 2 cpv. 1 LFLP: Rapporto tra prestazioni di vecchiaia e prestazione d'uscita6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale8 citazioni
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Previdenza professionale7 citazioni
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5 citazioni21/04/2005 · 5 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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