Fatti

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha presentato un ricorso contro la Cassa pensioni Winterthur per il personale riguardante R. e il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo. Si trattava della questione se R., al momento del suo ritiro dalla Cassa pensioni all'età di 60 anni, avesse diritto a una prestazione di uscita o se avesse solo diritto alle prestazioni regolamentari di vecchiaia. Il Tribunale federale doveva decidere se la giurisprudenza finora vigente secondo la DTF 120 V 306, secondo la quale in caso di raggiungimento dell'età pensionabile regolamentare per un pensionamento anticipato non sussiste più alcun diritto a una prestazione di uscita, rimanga valida anche nell'ambito di applicazione della Legge sulla libera circolazione (LFLP).

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che, secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 2 cpv. 1 LFLP, il diritto a una prestazione di uscita sussiste solo se un assicurato lascia l'istituto di previdenza prima di raggiungere l'età pensionabile regolamentare. Da questo chiaro tenore letterale si può derogare solo eccezionalmente, se vi sono validi motivi per ritenere che il tenore letterale non rispecchi il vero significato della disposizione. Tali motivi il Tribunale non li ha riscontrati in questo caso.

Il Tribunale federale ha pertanto confermato la sua precedente giurisprudenza secondo la DTF 120 V 306, secondo la quale in caso di raggiungimento dell'età pensionabile regolamentare per un pensionamento anticipato non sussiste più alcun diritto a una prestazione di uscita. Poiché le disposizioni regolamentari della parte ricorrente non rendono il pensionamento anticipato dipendente da una dichiarazione di volontà…