Art. 13 LPP
Età di riferimento e limiti d’età per la riscossione anticipata e differita della prestazione di vecchiaia
1 L’età di riferimento della previdenza professionale corrisponde all’età di riferimento secondo l’articolo 21 cpv. 1 LAVS .
2 L’assicurato può anticipare la riscossione della prestazione di vecchiaia a partire dal compimento dei 63 anni e differirla fino al compimento dei 70 anni.
3 Entro i limiti previsti conformemente all’articolo 1 cpv. 3, gli istituti di previdenza possono prevedere un’età di riscossione inferiore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 13 e art. 27 cpv. 2 LPP, art. 331b cpv. 1 CO: Rapporto tra prestazioni di vecchiaia e prestazione di libero passaggio. - Se il contratto di lavoro è disdetto ad un'età in cui il regolamento già riconosce il diritto…43 citazioni
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2Art. 26 cpv. 3 prima frase e art. 49 cpv. 1 LPP: Sostituzione di prestazioni d'invalidità con prestazioni di vecchiaia36 citazioni
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3Art. 1 cpv. 2, art. 2 cpv. 1 LFLP: Rapporto tra prestazioni di vecchiaia e prestazione d'uscita36 citazioni
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4Art. 13 cpv. 1 lett. a, art. 26 cpv. 3 e art. 49 LPP, art. 25 cpv. 1 OPP 2. Negato il diritto a rendita di vecchiaia della previdenza professionale più estesa per difetto della qualità di assicurato nel caso di un lavor…33 citazioni
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520 citazioni
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6Art. 6, art. 13 cpv. 2 e art. 17 LPP: Rendita per figli nel caso di pensionamento anticipato15 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale17 citazioni
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Previdenza professionale8 citazioni
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Previdenza professionale7 citazioni
Ultime sentenze del TF
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