Fatti

Il signor B., nato nel 1929, era alle dipendenze della I. dal 1960 e dal 1980 faceva parte della direzione aziendale come direttore. Per la previdenza professionale era assicurato presso la fondazione di previdenza del personale BVG della I. e la fondazione di previdenza del personale della I. In conformità con un accordo concluso con la I., B. risolse il rapporto di lavoro l'8 novembre 1991 con effetto dal 29 febbraio 1992. Le due fondazioni di previdenza del personale informarono quindi B. sulle rendite di vecchiaia che gli sarebbero spettate a partire da marzo 1992.

B. ha presentato un'azione presso il tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo contro le due fondazioni di previdenza del personale, chiedendo che fossero obbligate a pagargli le prestazioni di libero passaggio dovute al 29 febbraio 1992, maggiorate degli interessi. Il tribunale cantonale ha respinto la domanda, in quanto B. aveva risolto il rapporto di lavoro in un momento in cui aveva già maturato il diritto regolamentare alle prestazioni di vecchiaia.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che, ai sensi dell'art. 13 cpv. 2 LPP, le istituzioni di previdenza possono prevedere nei loro regolamenti che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga con la cessazione dell'attività lucrativa. Ciò si riferisce all'attività lucrativa concreta prevista nel contratto di lavoro…