Fatti

La signora K., nata nel 1939, percepiva dalla Cassa pensioni X una rendita d'invalidità che, prima del raggiungimento dell'età pensionabile nel 2001, ammontava a Fr. 17'209.- o Fr. 17'280.- all'anno. In vista del pensionamento, l'istituto di previdenza le ha comunicato che, in base ai contratti 10035 e 20035, le sarebbe stata corrisposta una liquidazione in capitale di Fr. 68'522.- e una rendita annua di vecchiaia di Fr. 9943.-. La signora K. ha quindi presentato un ricorso, chiedendo che la Cassa pensioni fosse obbligata a corrisponderle, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, le rendite d'invalidità finora erogate senza variazioni di importo.

Legge

Il Tribunale federale delle assicurazioni afferma che, nell'ambito della previdenza professionale più estesa, gli istituti di previdenza sono fondamentalmente liberi, nel quadro dell'art. 49 cpv. 2 LPP e dei limiti costituzionali relativi alla configurazione dei contratti, di determinare se e in quale misura erogare una rendita d'invalidità oltre il raggiungimento dell'età pensionabile o prestazioni di vecchiaia inferiori alla rendita d'invalidità corrisposta prima del raggiungimento dell'età pensionabile.

La giurisprudenza introdotta con la DTF 127 V 259, secondo la quale la rendita d'invalidità deve essere corrisposta a vita o la rendita di vecchiaia deve essere almeno pari all'importo della rendita d'invalidità concessa fino…