Art. 34 LPP
Ammontare delle prestazioni in casi speciali
1 Il Consiglio federale disciplina il calcolo delle prestazioni in casi speciali, segnatamente se:
- a. l’anno d’assicurazione determinante secondo l’articolo 24 cpv. 4 è incompleto o, durante questo periodo, l’assicurato non fruiva della sua completa capacità di guadagno;
- b. l’assicurato, allorché si verifica il nuovo evento assicurato, riceve già una rendita d’invalidità o ha già ricevuto una prestazione d’invalidità in virtù della presente legge.
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Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 24 cpv. 1 OPP 2: Calcolo del sovrindennizzo60 citazioni
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254 citazioni
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3Art. 113 cpv. 2 lett. a Cost.: Calcolo del sovrindennizzo46 citazioni
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4Art. 34 cpv. 2 LPP, art. 24 cpv. 2 OPP 2 - Solo il reddito conseguito effettivamente dall'assicurato parzialmente invalido, e non già quello ipoteticamente realizzabile nell'esercizio di un'attività ragionevolmente esig…34 citazioni
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5Art. 24 OPP 2: concorso di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità calcolata giusta il metodo misto di graduazione con una rendita d'invalidità della previdenza professionale27 citazioni
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6Art. 34 cpv. 2 LPP e art. 25 cpv. 1 OPP 2: Coordinamento con l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione militare25 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni30/12/2010 · 3 citazioni de
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Unfallversicherung (Überentschädigung)2 citazioni
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2 citazioni23/07/2008 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.