Fatti
A. era assicurato presso la cassa pensioni della ditta E. AG in virtù del suo impiego presso la stessa. Il 3 marzo 1987 subì un grave incidente. La Cassa di compensazione della Camera di commercio di Basilea gli riconobbe una rendita AI completa a decorrere dal 1° marzo 1988. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) riconobbe un grado d'invalidità del 100% a decorrere dal 1° ottobre 1990 e fissò la relativa rendita AI. Anche la cassa pensioni della E. AG corrispose ad A. una rendita AI.
Il 15 agosto 1991 A. si rivolse alla cassa pensioni chiedendo la conferma del suo diritto a una rendita di vecchiaia al raggiungimento dell'età AVS. La cassa pensioni negò il diritto a una rendita di vecchiaia, in quanto secondo il regolamento le rendite AI sono erogate a vita e il raggiungimento dell'età pensionabile non costituisce motivo di estinzione.
A. ha presentato ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Basilea Città, con l'obiettivo di obbligare la cassa pensioni al pagamento di una rendita di vecchiaia. Il Tribunale delle assicurazioni ha respinto il ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha confermato il rigetto della richiesta di una rendita di vecchiaia nell'ambito della previdenza complementare. Sebbene A. abbia diritto a una rendita AI LPP a causa della sua invalidità, che deve essere corrisposta oltre l'età legale di pensionamento fino al suo decesso, non sussiste alcun diritto a una rendita di vecchiaia nell'ambito della previdenza complementare, in quanto A. non…