Fatti

I., nato nel 1944, è stato impiegato in un'azienda affiliata alla cassa pensione della società X. fino al suo pensionamento anticipato il 1° maggio 2005. La cassa pensione ha rifiutato di pagargli, oltre alla rendita di vecchiaia non contestata, le rendite per i suoi due figli nati nel 1990 e 1991, prima che raggiungesse l'età ordinaria di pensionamento di 65 anni nel 2009. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo ha accolto la richiesta di I. e ha stabilito che egli aveva diritto a due rendite per figli di pensionato nei confronti della cassa pensione, nell'ambito delle prestazioni minime LPP, per il periodo dal 1° maggio 2005 fino all'età ordinaria di pensionamento secondo la legislazione sull'AVS. La cassa pensione ha fatto ricorso contro questa decisione cantonale.

Legge

Secondo la giurisprudenza, nel regime obbligatorio, le casse pensione devono prevedere tutte le categorie di prestazioni prescritte dalla LPP, compresa la rendita per figli di cui all'art. 17 LPP. Ciò vale anche in caso di pensionamento anticipato, poiché la disposizione dell'art. 13 cpv. 2 LPP, che consente ai regolamenti degli istituti di previdenza di prevedere che il diritto alle prestazioni di vecchiaia sorga con la fine dell'attività lucrativa, fa parte delle disposizioni minime obbligatorie.

Anche se il regolamento della cassa pensione prevede un'età di pensionamento anticipato, il fatto che essa non abbia adattato il tasso di conversione secondo l'art. 14 LPP…