Art. 21 LPP

Ammontare della rendita

1 Alla morte dell’assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d’invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l’assicurato avrebbe avuto diritto.
2 Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata.
3 Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124a CC non entrano nell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata secondo il cpv. 2.
4 Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Entità della prestazione per superstiti in favore della persona divorziata
    · 17/04/2008 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 6, art. 13 cpv. 2 e art. 17 LPP: Rendita per figli nel caso di pensionamento anticipato
    · 28/08/2007 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 17/04/2008 · 2 citazioni de
  • Berufsvorsorge / Invaliden- und Kinderrente
    VSKLA.2020.3
    · 12/06/2019 · 1 citazioni de
  • Berufliche Vorsorge (Altersleistung)
    · 14/03/2019 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.