Art. 21 LPP
Ammontare della rendita
1 Alla morte dell’assicurato, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento della rendita intera d’invalidità o, durante il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia, della rendita di vecchiaia cui l’assicurato avrebbe avuto diritto.
2 Alla morte del beneficiario di una rendita di vecchiaia o d’invalidità, la rendita vedovile ammonta al 60 per cento e la rendita per orfani al 20 per cento dell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata.
3 Le parti di rendita assegnate al coniuge creditore nell’ambito di un conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124a CC non entrano nell’ultima rendita di vecchiaia o d’invalidità versata secondo il cpv. 2.
4 Se una rendita per i figli è rimasta intatta nel conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124 o 124a CC, la rendita per orfani è calcolata sulle stesse basi.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Entità della prestazione per superstiti in favore della persona divorziata3 citazioni
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2Art. 6, art. 13 cpv. 2 e art. 17 LPP: Rendita per figli nel caso di pensionamento anticipato3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni17/04/2008 · 2 citazioni de
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Berufsvorsorge / Invaliden- und Kinderrente1 citazioniVSKLA.2020.3· 12/06/2019 · 1 citazioni de
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Berufliche Vorsorge (Altersleistung)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.