Fatti
Il Cantone di San Gallo ha presentato ricorso contro una sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone di San Gallo, che aveva riconosciuto alla ex moglie divorziata G. una rendita mensile di Fr. 1'530.40 dalla Cassa di previdenza per il personale dello Stato del Cantone di San Gallo. I principali punti di contesa erano:
- Portata del diritto alla rendita della ex moglie divorziata ai sensi dell'art. 46 del Regolamento sulla Cassa di previdenza per il personale dello Stato del Cantone di San Gallo (VVK/SG) - Limitazione al minimo LPP o prestazioni più ampie?
- Computo della rendita AVS di vecchiaia della ricorrente sulla rendita di superstiti ai sensi dell'art. 20 cpv. 2 OPP 2.
- Entità del diritto agli alimenti in seguito al divorzio, determinante per la valutazione della rendita di superstiti.
Legge
Il Tribunale federale ha deciso quanto segue
Diritto alla rendita ai sensi dell'art. 46 VVK/SG: Il rinvio nell'art. 46 cpv. 1 VVK/SG alle "disposizioni della LPP sui diritti della moglie divorziata" limita il diritto alla rendita della ex moglie divorziata al 60% della rendita di vecchiaia obbligatoria LPP del suo defunto marito. Il regolamento non prevede prestazioni più ampie.
Computo della rendita AVS di vecchiaia: La rendita AVS di vecchiaia della…