Art. 1 OTeA

1 Gli assicuratori rilasciano una tessera d’assicurato a tutte le persone tenute ad assicurarsi conformemente all’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal).
2 La tessera d’assicurato non è rilasciata alle persone tenute ad assicurarsi secondo l’articolo 1 cpv. 2 lettere d–ebis OAMal che possono fruire di prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sul territorio svizzero unicamente per mezzo dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 02/07/2015 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Entità della prestazione per superstiti in favore della persona divorziata
    · 17/04/2008 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 1

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.