Art. 1 OTeA
1 Gli assicuratori rilasciano una tessera d’assicurato a tutte le persone tenute ad assicurarsi conformemente all’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal).
2 La tessera d’assicurato non è rilasciata alle persone tenute ad assicurarsi secondo l’articolo 1 cpv. 2 lettere d–ebis OAMal che possono fruire di prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie sul territorio svizzero unicamente per mezzo dell’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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10 citazioni
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2Entità della prestazione per superstiti in favore della persona divorziata0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 1
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni17/04/2008 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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