Art. 25 LPP

Rendita per i figli

1 Gli assicurati cui spetta una rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d’invalidità.
2 Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento della procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo gli articoli 124 e 124a CC .

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 6 e 49 LPP, art. 23, 24 cpv. 1 e art. 25 LPP
    · 07/03/1995 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Rendita d'invalidità complementare per i figli; legittimazione attiva; versamento nelle mani di terzi
    · 03/09/2020 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 6, art. 13 cpv. 2 e art. 17 LPP: Rendita per figli nel caso di pensionamento anticipato
    · 28/08/2007 · 2 citazioni Riassunto
  4. 4
    Restituzione di una rendita complementare per figli d'invalido ottenuta illegalmente, che è stata versata sulla base di un ordine di pagamento direttamente alla madre del figlio non avente diritto alla rendita ordinaria…
    · 16/07/2024 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.