Art. 17 LPP
Rendita per i figli
1 Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia.
2 Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124a del Codice civile (CC) .
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Rendita d'invalidità complementare per i figli; legittimazione attiva; versamento nelle mani di terzi2 citazioni
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2Art. 6, art. 13 cpv. 2 e art. 17 LPP: Rendita per figli nel caso di pensionamento anticipato1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Versicherungsgericht / 3. Kammer — VKL.2011.331 citazioniVKL.2011.33· 24/04/2012 · 1 citazioni de
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Normenkontrolle über § 27 der Verordnung über die Luzerner Pensionskasse vom 11. Mai 19991 citazioni
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.