Art. 17 LPP

Rendita per i figli

1 Gli assicurati cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli è uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli è calcolata secondo le norme applicabili alla rendita di vecchiaia.
2 Il diritto a una rendita per i figli che sussiste al momento del promovimento di una procedura di divorzio rimane intatto nel conguaglio della previdenza professionale secondo l’articolo 124a del Codice civile (CC) .

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Rendita d'invalidità complementare per i figli; legittimazione attiva; versamento nelle mani di terzi
    · 03/09/2020 · 2 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 6, art. 13 cpv. 2 e art. 17 LPP: Rendita per figli nel caso di pensionamento anticipato
    · 28/08/2007 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Obergericht / Versicherungsgericht / 3. Kammer — VKL.2011.33
    VKL.2011.33
    · 24/04/2012 · 1 citazioni de
  • Normenkontrolle über § 27 der Verordnung über die Luzerner Pensionskasse vom 11. Mai 1999
    · 09/01/2003 · 1 citazioni de
  • 21/06/2021 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.