Fatti

Il sig. B., nato il 10 agosto 1939, è stato assicurato nell'ambito della previdenza professionale presso la Fondazione collettiva Y. dal 1974 e successivamente presso la Fondazione collettiva X. in liquidazione. Dopo la sua uscita dall'istituto di previdenza, B. ha richiesto il trasferimento del suo avere di previdenza al suo nuovo istituto di previdenza. La Fondazione collettiva X. in liquidazione ha proposto una domanda riconvenzionale e fatto valere richieste di risarcimento danni nei confronti di B. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Berna ha deciso che una parte dell'avere di previdenza di B. può essere compensata con le richieste di risarcimento danni della Fondazione collettiva, mentre un'altra parte non è compensabile.

Legge

Il Tribunale federale ha confermato che gli anticipi erogati dal Fondo di garanzia LPP alla Fondazione collettiva X. in liquidazione non escludono la legittimazione di quest'ultima a far valere richieste di risarcimento danni ai sensi dell'art. 52 LPP. L'erogazione degli anticipi da parte del Fondo di garanzia serve principalmente a scopi di politica sociale e mira a garantire il rapido pagamento delle prestazioni previdenziali, senza esonerare l'istituto di previdenza dalla tutela dei suoi diritti di responsabilità.

In linea di principio, la compensazione delle prestazioni di uscita di B. con le richieste di risarcimento danni della Fondazione collettiva X. in liquidazione non è ammissibile, in quanto ciò contrasterebbe con lo scopo della protezione previdenziale. Tuttavia, in via eccezionale, una compensazione è possibile nella misura in cui si tratti di crediti non costituiti conformemente alle disposizioni della previdenza professionale.

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