Art. 120 CO

In genere

1 Quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito.
2 Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato.
3 Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll’altro credito.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 31/10/1989 · 56 citazioni Riassunto
  2. 2
    Art. 6bis e 12 e seg
    · 16/07/1984 · 53 citazioni Riassunto
  3. 3
    Anticipi del fondo di garanzia LPP
    · 28/12/2005 · 43 citazioni Riassunto
  4. 4
    La compensazione non è comunque ammissibile poiché l'esclusione della compensazione di cui all'art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF è richiamabile nelle evenienze contemplate dall'art. 50 cpv. 3 LAINF.
    · 04/08/1999 · 33 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 27 cpv. 2, 39 cpv. 2 LPP, art. 331a cpv. 1 CO: Prestazione di libero passaggio. - Insorgenza del diritto alla prestazione di libero passaggio (consid. 2). - Di principio il diritto alla prestazione di libero passag…
    · 25/02/1988 · 24 citazioni Riassunto
  6. 6
    Rigetto definitivo dell'opposizione; imputazione retroattiva di contributi di mantenimento
    · 10/02/2009 · 14 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.