Art. 120 CO
In genere
1 Quando due persone sono debitrici l’una verso l’altra di somme di denaro o di altre prestazioni della stessa specie, ciascuna di esse, purché i due crediti siano scaduti, può compensare il proprio debito col proprio credito.
2 Il debitore può opporre la compensazione sebbene il suo credito sia contestato.
3 Un credito prescritto può essere opposto in compensazione, se non era ancora prescritto al momento in cui poteva essere compensato coll’altro credito.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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156 citazioni
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2Art. 6bis e 12 e seg53 citazioni
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3Anticipi del fondo di garanzia LPP43 citazioni
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4La compensazione non è comunque ammissibile poiché l'esclusione della compensazione di cui all'art. 213 cpv. 2 n. 2 LEF è richiamabile nelle evenienze contemplate dall'art. 50 cpv. 3 LAINF.33 citazioni
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5Art. 27 cpv. 2, 39 cpv. 2 LPP, art. 331a cpv. 1 CO: Prestazione di libero passaggio. - Insorgenza del diritto alla prestazione di libero passaggio (consid. 2). - Di principio il diritto alla prestazione di libero passag…24 citazioni
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6Rigetto definitivo dell'opposizione; imputazione retroattiva di contributi di mantenimento14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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14 citazioni07/04/2009 · 14 citazioni de
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13 citazioni17/02/2011 · 13 citazioni de
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9 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.