Art. 39 LPP
Cessione, costituzione in pegno e compensazione
1 Il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell’esigibilità. È fatto salvo l’articolo 30b.
2 Il diritto alle prestazioni può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi che non sono stati dedotti dal salario.
3 I negozi giuridici che contraddicono alle presenti disposizioni sono nulli.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 27 cpv. 2, 39 cpv. 2 LPP, art. 331a cpv. 1 CO: Prestazione di libero passaggio. - Insorgenza del diritto alla prestazione di libero passaggio (consid. 2). - Di principio il diritto alla prestazione di libero passag…37 citazioni
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2Fondazione di previdenza a favore del personale; responsabilità di un organo della fondazione; danno; compensazione con prestazioni di libero passaggio (art. 43 CO, art. 331c cpv. 1 e 2 CO). 1. Determinazione del danno…27 citazioni
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3Anticipi del fondo di garanzia LPP16 citazioni
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4Art. 125 n. 2 CO: Pagamento in contanti e divieto di compensare crediti. - Nella misura in cui la prestazione di libero passaggio pagata in contanti è destinata a salvaguardare nella previdenza professionale obbligatori…16 citazioni
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5Art. 39 cpv. 2 LPP: Compensazione e cessione di crediti in caso di omessa deduzione di contributi dal salario11 citazioni
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6Procedura d'azione davanti al tribunale cantonale competente in materia di previdenza professionale5 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Previdenza professionale3 citazioni
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1 citazioni
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2019.2671 citazioniWBE.2019.267· 05/11/2019 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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